FESTIVAL DI BIOETICA 2021 DEPLIANT

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 28 agosto, ore 10.00 

Terra dei Fuochi: una storia, ancora non affatto scritta del tutto, che ha finito col rappresentare l’inquietante brand di un territorio tuttavia non circoscrivibile alle sole aree che cronaca, narrazioni o atti amministrativi sembravano aver delimitato. Certamente più adeguato ricorrere al plurale: Terre dei Fuochi. Lo dimostrano indagini scientifiche e non solo. Un fenomeno da “comprendere” nelle sue varie e complesse componenti: ambientale, giudiziario, sanitario, demografico, sociale-occupazionale, legislativo.

Terre dei Fuochi è una questione di bioetica ed etica sociale.

Terre dei Fuochi è il paradigma contemporaneo della degenerata applicazione di una visione antropocentrica, delittuosa (ecocidio) per quanto inconsapevole degli effetti devastanti. Da contraltare, in un orizzonte appunto di riflessione bioetica secondo un’analisi che si fonda sul lessico esistenziale dell’ecosistema come “cura della casa comune” in opposizione a una pervadente cultura “dello scarto”, l’etica della responsabilità può offrire una visione che sia condivisibile anche perché eticamente sostenibile.

Salute e ambiente come beni comuni, anche costituzionalmente tutelati e garantiti.

Il diritto alla salute - disciplinato dall’art. 32 Cost. - è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili e ha duplice natura: a) costituisce un diritto fondamentale dell’individuo che si basa sulla tutela dell’integrità fisico psichica della persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei privati o dei datori di lavoro; b) tutela un interesse collettivo della società a non subire conseguenze negative da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero essere causa e diffusione di malattie. La Costituzione prevede l’individuazione non del diritto alla salute tout court, ma della tutela della salute e dell’azione pubblica diretta alla protezione della stessa, in quanto “[…] non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, […] diritto primario e assoluto.”

In via generale, con il combinato disposto degli artt. 32 e 2 Cost., si attribuisce al diritto alla salute anche un contenuto di socialità e di sicurezza in modo che si possa configurare non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma come diritto all’ambiente salubre, tutelabile nei confronti di qualunque soggetto, pubblico e privato, che rischi di sacrificarlo o anche solo di comprimerlo.

Al diritto alla salute si collega l’obbligatorietà e vincolatività degli interventi volti alla tutela dell’ambiente, difendendolo dalle varie forme d’inquinamento e di degrado, tra i quali gli illeciti ambientali, che conculcano l’effettiva realizzazione del diritto stesso.

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